A chi è rivolto
Alle coppie che intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio.
Alle coppie che intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio.
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al Tribunale.
Possono avvalersi della modalità semplificata di separazione e divorzio tutte quelle coppie che in comune:
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
COME AVVIARE LA PROCEDURA
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi;
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile, SU APPUNTAMENTO, prenotabile attraverso i seguenti canali:
- VIA E-MAIL all'indirizzo segreteria.protocollo@comune.lozzoatestino.pd.it;
- CHIAMANDO il numero 0429 94025 int.2;
- Prenotando l'appuntamento ONLINE tramite l'apposito bottone "Prenota Appuntamento".
Al fine di garantire il servizio si invita a rispettare gli appuntamenti e a disdire prontamente nel caso di sopravvenuta impossibilità a presentarsi.
Si precisa che il calendario appuntamenti può variare e, qualora ad un primo accesso non fossero disponibili giorni o orari desiderati, si invita a consultare il calendario nei giorni successivi.
Documenti da presentare:
Separazione e/o divorzio
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.
Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
Per l'art. 159 del Codice Civile, il regime patrimoniale per la famiglia è costituito dalla comunione dei beni, a meno che non sia stata stipulata diversa pattuizione tramite atto pubblico.
Costituiscono oggetto della comunione: gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali, i proventi dell'attività separata dei coniugi, le aziende costituite e gestite dopo il matrimonio; ciò che rimane è diviso tra i coniugi.
Non costituiscono al contrario oggetto della comunione tra gli altri: i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali godeva di un reale diritto di godimento, i beni acquisiti in seguito al matrimonio per effetto di successione o donazione, la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
La scelta del regime patrimoniale di Separazione dei beni (art. 162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art. 30 legge 228/95) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
- all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è della comunione dei beni.
Resta salva, comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo, la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e la conseguente certificazione.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 23/01/2026