Separazione e divorzio

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Servizi Demografici


A chi è rivolto

Alle coppie che intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio.

Descrizione

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al Tribunale.

Possono avvalersi della modalità semplificata di separazione e divorzio tutte quelle coppie che in comune:

  • non hanno figli minori;
  • non hanno figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non hanno figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
  • non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungono l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

Come fare

COME AVVIARE LA PROCEDURA

 

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune:

 

- di residenza di uno dei coniugi;

- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;

- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;

- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

 

Per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile, SU APPUNTAMENTO, prenotabile attraverso i seguenti canali:

 

VIA E-MAIL all'indirizzo segreteria.protocollo@comune.lozzoatestino.pd.it;

CHIAMANDO il numero 0429 94025 int.2;

Prenotando l'appuntamento ONLINE tramite l'apposito bottone "Prenota Appuntamento".

Al fine di garantire il servizio si invita a rispettare gli appuntamenti e a disdire prontamente nel caso di sopravvenuta impossibilità a presentarsi.

Si precisa che il calendario appuntamenti può variare e, qualora ad un primo accesso non fossero disponibili giorni o orari desiderati, si invita a consultare il calendario nei giorni successivi.

Cosa serve

Documenti da presentare:

  • Documenti di identità;
  • Nel caso di divorzio: Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;
  • Nel caso di modifica delle precedenti condizioni: Precedente accordo. Acquisiti i documenti necessari, l’Ufficiale di Stato Civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
  • SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO E SUA CONFERMA Il giorno dell’accordo, l’Ufficiale di Stato Civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso. Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’Ufficiale di Stato Civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno concordato varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo; anche la mancata comparizione di uno solo di essi nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell'accordo e alla sua decadenza.

Cosa si ottiene

Separazione e/o divorzio

Tempi e scadenze

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Quanto costa

Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

Per l'art. 159 del Codice Civile, il regime patrimoniale per la famiglia è costituito dalla comunione dei beni, a meno che non sia stata stipulata diversa pattuizione tramite atto pubblico.

Costituiscono oggetto della comunione: gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali, i proventi dell'attività separata dei coniugi, le aziende costituite e gestite dopo il matrimonio; ciò che rimane è diviso tra i coniugi.
Non costituiscono al contrario oggetto della comunione tra gli altri: i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali godeva di un reale diritto di godimento, i beni acquisiti in seguito al matrimonio per effetto di successione o donazione, la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

La scelta del regime patrimoniale di Separazione dei beni (art. 162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art. 30 legge 228/95) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:

- all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è della comunione dei beni.

Resta salva, comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo, la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e la conseguente certificazione.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Telefono: 042994025 (int.2)

Pagina aggiornata il 23/01/2026

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